Rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione

Rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile dichiarare i propri stati, fatti e qualità personali con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e presentate direttamente all’ente che le richiede, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46).

Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2 le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere accettate:

  • dagli organi della Pubblica Amministrazione
  • dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza
  • dai privati.

Da settembre 2020, infatti, anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4.

La dichiarazione sostitutiva è consentita ai cittadini italiani e comunitari, mentre per i cittadini extracomunitari residenti in Italia solo per dichiarazioni certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 3, com. 2).

La dichiarazione:

  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce
  • ha gli stessi limiti temporali di validità
  • la firma non deve essere autenticata
  • è esente da qualsiasi pagamento di diritti o marche da bollo.

La Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere è punita penalmente.

    Approfondimenti

    Si può autocertificare
    • la data e il luogo di nascita
    • la residenza
    • la cittadinanza
    • il godimento dei diritti civili e politici
    • lo stato civile (libero, coniugato, vedovo, divorziato)
    • lo stato di famiglia
    • l’esistenza in vita
    • la nascita del figlio
    • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
    • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
    • l'appartenenza ad ordini professionali
    • il titolo di studio e gli esami sostenuti
    • la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
    • la situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
    • l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
    • il possesso ed il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
    • lo stato di disoccupazione
    • la qualità di pensionato e categoria di pensione
    • la qualità di studente
    • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
    • l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
    • tutte  le  situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
    • di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non essere destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione di  misure di prevenzione, di decisioni civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
    • di   non   essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a procedimenti penali
    • la qualità di vivenza a carico
    • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
    • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
    Certificati che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva

    Non possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva i certificati:

    • medici
    • sanitari
    • veterinari
    • di origine
    • di conformità CE
    • di marchi
    • di brevetti.
    Casi particolari: minori, interdetti e inabilitati
    • minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore
    • interdetti: può dichiarare il tutore
    • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
    • chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
    • chi si trova in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli maggiorenni o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

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    Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:47.10