Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d'identità valido per l'espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).
Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi ed è:
- un lavoratore autonomo
- inattivo o uno studente, ma dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti (tabella INPS ed eventuale ulteriore documentazione disponibile) e di una assicurazione sanitaria che copra i rischi sul territorio nazionale
deve presentare la richiesta di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica.
L’attestazione:
- costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno
- è personale
- non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere.
L’attestazione può essere richiesta per i propri familiari e precisamente:
- il coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Il figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può essere iscritto nell’attestato del genitore.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.