Tinteggiare esternamente gli edifici

Tinteggiare esternamente gli edifici

La tinteggiatura della facciata esterna di un edificio rientra nella definizione degli interventi di manutenzione ordinaria. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono infatti "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3). La tinteggiatura della facciata di un edificio consiste, effettivamente, nel rinnovamento o riparazione di una finitura dell'edificio stesso, per cui ricade nella definizione indicata.L'attività di tinteggiatura è pertanto considerata attività edilizia libera.

La comunicazione di tinteggiatura esterna degli edifici è obbligatoria, anche qualora la tinta utilizzata sia la medesima di quella preesistente. Non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, l’ufficio ha però trenta giorni di tempo per istruire la pratica ed effettuare eventuali verifiche.

Per gli edifici ricadenti in zona di vincolo paesaggistico, qualora l’intervento sui prospetti comporti alterazione dell’aspetto esteriore (rifacimento intonaco, tinteggiatura, finiture esterne, zoccolatura, etc), occorrerà presentare preventiva “richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata”.

Per gli edifici ricadenti in centro storico, nel caso in cui venga modificato il colore, occorre attendere la comunicazione dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata in quanto la richiesta deve essere sottoposta al parere della Commissione Paesaggio.

Per semplificare le procedure, il Comune ha definito una cartella colori RAL contenente un elenco di colori tra i quali effettuare la propria scelta. 

Consulta la cartella colori RAL

Consulta la mappa per capire se l'immobile ricade in centro storico

Approfondimenti

RAL di riferimento

Per la tinteggiatura sarebbe meglio indicare il RAL di riferimento della tinta da utilizzare. Ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

  1. Nelle zone della città, per le varie parti costituenti gli edifici, dovranno essere utilizzate tinte con colori che non risultino avulsi da quelli che caratterizzano il contesto circostante l’edificio; sono da preferire i colori delle terre e dei beige tenui. Negli edifici residenziali è vietato l’impiego di tonalità fredde o acide e di colori non naturali. 
  2. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale in base al D.LGS 42/2004, le tinte ed i materiali di facciata devono essere preventivamente concordati con la competente Soprintendenza. 
  3. Tutti gli interventi modificativi o di ripristino dei colori dei prospetti dovranno riportare il tipo di tinta RAL proposto. 
     

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:47.10