Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge regionale 12/10/2015, n. 33, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

  • in zona 2 (alta sismicità): obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità e obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” e della certificazione per interventi di sopraelevazione
  • in zona 3 (sismicità bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori e della certificazione per interventi di sopraelevazione, obbligo dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità quali le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche nonché gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso
  • in zona 4 (sismicità molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori e della certificazione per interventi di sopraelevazione.

Anche le varianti influenti sulla struttura con modifiche che rendono l’opera strutturalmente diversa dall'originale, o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa, sono soggette agli stessi adempimenti.

Approfondimenti

La classificazione sismica in Italia

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.

Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

  • zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
  • zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Lombardia ha classificato il territorio adottando solo tre zone (zona 2, zona 3 e zona 4) tramite Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Protezione civile.

Consulta la mappa della Regione Lombardia.

Opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica

La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica. Il deposito del progetto ai fini sismici sostituisce la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica quando la documentazione ha i contenuti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65 ed è firmata anche dal costruttore.

Fine lavori e relazione a strutture ultimate

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne deve dare comunicazione allo sportello unico ed al collaudatore che provvede al collaudo statico.

Quando sono interessate strutture in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65). 

Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Collaudo statico

Tutte le opere soggette a deposito o autorizzazione ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale utilizzato devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Legge regionale 12/10/2015, n. 33, art. 9). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'albo da almeno dieci anni. Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:47.10