Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico del progetto, che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza. Se l’impatto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da una relazione paesistica redatta e firmata da professionista abilitato secondo lo schema dettato dal Punto 6 della Deliberazione della Giunta regionale 08/11/2002, n. 7/11045 con l’obiettivo di:
- chiarire il percorso valutativo seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto
- argomentare le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco, della documentazioni e degli studi di interesse paesistico disponibili.