Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.

L’assegno di maternità riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento relativi all’anno 2024 è riconosciuto per un importo pari a un massimo di € 404,17 mensili (per 5 mensilità).

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari ad € 20.221,13.

Per ulteriori informazioni consulta il sito di INPS.

Requisiti soggettivi

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere madri cittadine:
    • italiane
    • comunitarie
    • extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno, anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso di carta di soggiorno.
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

Per maggiori informazioni clicca qui per leggere la circolare INPS n. 26 del 08/03/2023.

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Ultimo aggiornamento: 13/02/2024 11:37.41