Concessione dell'assegno di maternità
( La domanda por l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, [...], dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452~art13 )

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Iter

Se la richiesta sarà accolta, il Comune spedirà via mail la distinta di pagamento dell’INPS. Se il richiedente non è in possesso di un indirizzo mail, è necessario, previo avviso telefonico, recarsi nuovamente in Comune per ritirare la distinta.

Se la richiesta non sarà accolta, il Comune avviserà il richiedente con le stesse modalità di cui sopra.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di rilascio di assegno per maternità
Copia del documento d'identità
Documentazione per cittadini extracomunitari
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 11:35.57